di Rodolfo Bosi - Responsabile nazionale per Parchi e Territorio [...]Per rendersi conto della portata della vittoria di VAS si deve sapere che il Decreto Matteoli aveva avuto nel 2005 il parere favorevole da parte della Conferenza Stato-Regioni, che ora invece, in data 26.3.2008, a distanza di quasi 3 anni esatti - in qualità di erede del Comitato Nazionale per le Aree Protette - non solo non ha più ritenuto di annullare la delibera del ’96, ma ne ha approvato una integrazione secondo la quale SIC/ZSC e ZPS fanno parte dell’elenco delle aree protette, ma sono diverse da parchi e riserve, per cui ad esse si applicano le “misure di conservazione” dettate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei criteri minimi uniformi impartiti dall’On. Alfonso Pecoraio Scanio con il D.M. emanato il 17.10.2007, ai sensi del comma 1226 della legge n. 296 del 27.12.2006. Dell’importanza del risultato raggiunto va dato atto anche e soprattutto al certosino lavoro di confronto e di mediazione che sono riusciti a portare avanti faticosamente, ma incessantemente, i consulenti del Ministro dell’Ambiente ed in particolare il dott. Danilo Selvaggi e l’avv.ssa Valentina Stefutti, a cui va ascritto il merito di avere letteralmente ribaltato la maggioranza delle posizioni inizialmente contrarie non solo delle Regioni e delle Province Autonome, ma dello stesso Ministro dell’Agricoltura On. Paolo De Castro. Sulle pronunce della Corte Costituzionale nutriamo una profonda fiducia, che è supportata dalle ormai precedenti numerose sentenze emanate al riguardo.SIC/ZSC E ZPS FANNO PARTE DELL’ELENCO DELLE AREE PROTETTE: GRANDE VITTORIA DI VAS
Nel pomeriggio di mercoledì 26 marzo 2008 si è chiusa con una grande vittoria la battaglia iniziata da VAS il 24 novembre 2005 con la sospensione ottenuta dal TAR del Lazio del Decreto del 25 marzo 2005 con cui l’allora Ministro dell’Ambiente On. Altero Matteoli aveva annullato la cosiddetta “delibera Ronchi” del 2 dicembre 1996 del Comitato Nazionale per le Aree Protette, che includeva anche le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) nell’elenco delle aree protette. [...]
Il percorso che è stato seguito per arrivare a questo traguardo è dovuto passare attraverso una serie di difficoltà, che sono state poi superate: ricordiamo di seguito le più salienti.
Dopo che in data 14.2.2006 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Ministero dell’Ambiente contro l’ordinanza del TAR del Lazio di sospensione del Decreto Matteoli, le Regioni e le Province Autonome appositamente convocate dal Direttore del Ministero dell’Ambiente, dott. Aldo Cosentino, avevano raggiunto una intesa di massima su una bozza delle “misure di conservazione” delle ZPS, che è stata formalizzata il 30 maggio 2006.
La bozza delle Regioni è stata poi scavalcata dal subentrato Governo Prodi, perché ha emanato il Decreto-Legge n. 251 del 16.8.2006 che non è stato però convertito in legge per l’opposizione non solo delle associazioni venatorie, ma delle Regioni stesse, recepita poi anche dagli stessi membri di maggioranza della Commissione Agricoltura della Camera che hanno stravolto il testo del Governo.
L’affossamento del D.L. n. 251/2006 è stato causato in particolare da diversi deputati di centro-sinistra che sono diventati assertori – anche per il caso in questione – di una totale “regionalizzazione”, sulla base di una presunta prerogativa esclusiva che sarebbe conferita a Regioni e Province Autonome dal Regolamento di Attuazione delle Direttive “Habitat” ed “Uccelli” (emanato con D.P.R. n. 357/1997), il quale invece non toglie allo Stato il diritto-potere di dettare standard minimi ed uniformi di tutela, sancito più volte dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 577/92, 35/95, 272/96, 282/2002 e 407/2002).
Addirittura prima ancora che in data 17 ottobre 2006 scadesse il D.L. n. 251/2006, ma soprattutto subito dopo, molte Regioni hanno emanato delle proprie “misure di conservazione” con semplici deliberazioni delle rispettive Giunte Regionali, che per lo più ricalcano paradossalmente lo stesso testo del D.L. che avevano contribuito ad affossare, quasi a voler dimostrare provocatoriamente un loro diritto esclusivo a dover essere loro (e non il Governo) ad impartire tali misure di tutela dei siti della Rete Natura 2000.
Ma secondo le basi del nostro ordinamento costituzionale ed in particolare anche dopo la riforma del Titolo V, per il caso in questione è stato ripetutamente sancito ormai dalla Corte Costituzionale il corretto rapporto tra Stato, Regioni e Province Autonome: <<la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema può incidere sulla materia della caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a garantire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono a esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato>> (sentenza 536/2002).
Con l’ultima recente sentenza n. 313 del 27.7.2006 la Corte Costituzionale ha ribadito la piena potestà dello Stato nella <<predisposizione di standard minimi e uniformi di tutela della fauna, nei quali rientrano, da un lato, l’elencazione delle specie cacciabili e, dall’altro, la disciplina delle modalità di caccia>>, come aveva legittimamente cercato di fare il Governo emanando il D.L. 251/2006.
Così, in forza delle sentenze della Corte Costituzionale, con il comma 1226 dell’art. 1 della legge finanziaria n. 296 del 27.12.2006 il Parlamento ha nuovamente sancito il diritto-potere dello Stato di dettare standard minimi ed uniformi di tutela non solo della fauna selvatica (specie nelle ZPS), ma anche della flora e della vegetazione (nei SIC e nelle future ZSC), sotto forma di “criteri” che ha avuto il compito di definire l’allora Ministro dell’Ambiente On. Alfonso Pecoraro Scanio con un suo apposito decreto.
Dopo la predisposizione di una notevole serie di bozze ritenute sempre insoddisfacenti, il 20 settembre 2007 le Regioni e le Province Autonome hanno finalmente espresso a maggioranza parere favorevole al testo del Decreto Ministeriale n. 184 che è stato poi emanato in data 17 ottobre 2007 (a distanza di un anno esatto dalla decadenza del D.L. n. 251/2006) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007.
I “criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS”, così come dettati dal D.M., ricalcano sostanzialmente le misure impartite dal decaduto D.L. n. 251/2006 per quanto riguarda l’attività venatoria, ma sono integrate anche da disposizioni ulteriori relative alle attività agricole ed alle incentivazioni.
Fra i motivi della condanna subita dall’Italia il 20 marzo 2003 (Causa C-378/01), oltre alla insufficiente classificazione delle ZPS per numero e per superficie, c’è anche la mancata definizione di specifiche tipologie ambientali di riferimento, sulla base dei criteri ornitologici indicati nella direttiva 79/409/CEE: il D.L. n. 251/2006 cercava di dare una risposta “unitaria” alla soluzione del problema, sulla base del “Manuale per la gestione di ZPS ed IBA” che il Ministero dell’Ambiente aveva nel frattempo dato incarico alla LIPU di redigere.
I “criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS”, così come impartiti dal D.M., dettano disposizioni per ognuna delle 13 tipologie ambientali di riferimento individuate dal “Manuale per la gestione di ZPS ed IBA” e riconosciute dalle stesse Regioni e Province Autonome nella bozza formalizzata il 30/5/2006, di cui vengono peraltro recepite quasi tutte le “misure specifiche per tipologie ambientali” proposte.
Per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) è previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto le Regioni e le Province Autonome debbono adottare le “misure di conservazione” o adeguare quelle eventualmente già emanate nel rispetto dei “criteri minimi” dettati dal D.M. n. 184/2007, nonché gli eventuali piani di gestione delle Zone di Protezione Speciale: entro sei mesi dalla loro adozione, le Regioni e le Province Autonome dovranno comunicare al Ministero dell’Ambiente le “misure di conservazione” impartite nonché il soggetto affidatario della gestione delle ZPS.
Per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) entro sei mesi dalla loro designazione (operata tramite appositi decreti ministeriali emanati d’intesa con le Regioni e le Province Autonome interessate) le relative misure di conservazione devono essere adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome e comunicate al Ministero dell’Ambiente assieme ai soggetti affidatari della gestione.
Entro nove mesi Regioni e Province Autonome dovranno poi adottare le regolamentazioni previste dagli articoli 5 e 6.
Il parere favorevole espresso il 20.9.2007 è stato subordinato alla condizione che la “delibera Ronchi” del 2.12.1996 venisse integrata con l’aggiunta di un articolo 2-bis ai sensi del quale viene ribadito che ZSC e ZPS fanno parte dell’elenco delle aree protette ma ad esse si applica il regime di protezione di cui al D.P.R. n. 357/1997, al D.M. n. 184 del 17.10.2007 ed ai relativi provvedimenti regionali di recepimento, adeguamento ed attuazione.
Alla approvazione della suddetta modifica della “delibera Ronchi” del 2.12.1996 si sarebbe dovuti arrivare lo scorso 20 marzo, che ha visto invece il tentativo di un colpo di coda di alcune amministrazioni regionali filo venatorie, che hanno accolto l’appello del Presidente nazionale Arci Caccia, Osvaldo Veneziano, il quale – dopo avere accusato di “bracconaggio politico” sia l’On. Berlusconi che l’On. Fini per le solite promesse mai mantenute di modifica della legge sulla caccia n. 157/1992 – ha emanato un comunicato stampa di autentico “sciacallaggio politico”, perché interpreta in senso letteralmente opposto il parere favorevole espresso il 20.9.2007 da Regioni e Province Autonome, arrivando a dichiarare che la Conferenza Stato-Regioni avrebbe messo all’ordine del giorno dei lavori del 20 marzo 2008 la “abrogazione” e non la “integrazione” della delibera del 1996.
Riguardo alla posizione di intransigenza assunta dalla maggior parte delle associazioni venatorie nei confronti delle limitazioni alla caccia prescritte dal D.M. n. 184/2007 c’è da mettere in risalto da un lato che la Direttiva “Uccelli” consente a ciascuno degli Stati membri, anche se non lo obbliga espressamente, di imporre il divieto assoluto di caccia e va evidenziato dall’altro lato che si è trattato di disciplinare “Zone” che se vengono chiamate di “Protezione Speciale” non possono essere considerate del tutto aperte alla libera attività venatoria, per cui alla fine i “limiti” che sono stati imposti per la caccia costituiscono una giusta e corretta mediazione fra il massimo del protezionismo ed il massimo del permissivismo.
Anche in considerazione di questo accettabile punto di compromesso, lo scorso 20 marzo la serie di questioni procedurali sollevate come estremo tentativo ostruzionista da parte di alcune Regioni, fra cui il Piemonte, ha ottenuto soltanto un rinvio al successivo mercoledì 26 marzo, quando la Conferenza Stato-Regioni ha approvato a larga maggioranza l’integrazione della delibera del 2.12.1996, con la sola opposizione delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto.
Il percorso fin qui seguito per arrivare a questo traguardo, per essere definitivamente consolidato, dovrà superare ancora delle ulteriori prove, passando sotto una serie di forche caudine rappresentate da:
Quanto ai ricorsi al TAR del Lazio, l’avvenuto recepimento del D.M. n. 184/2007 da parte della maggioranza delle Regioni dovrebbe rendere nullo lo stesso oggetto del contendere e comunque spingere al rigetto di tutti i ricorsi.
Va da ultimo messo in evidenza che i “criteri uniformi” impartiti dal D.M. n. 184/2007, proprio perché “minimi”, non hanno potuto dettare prescrizioni anche e soprattutto sulle trasformazioni del territorio, specie di tipo edilizio, che sono di maggiore incidenza sullo stato di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 e che hanno portato la Corte di Giustizia Europea ad emanare nel 2006 diverse sentenze di condanna non solo dello Stato Italiano.
Spetta quindi alle Regioni ed alle Province Autonome di emanare “misure di conservazione” ed adottare “piani di gestione” che consentano di tutelare SIC/ZSC e ZPS in modo adeguato, senza incorrere in nessuna condanna e sanzione da parte della Corte di Giustizia Europea.

